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Delusione al processo Giudizio Universale: la corte azzoppa la prima grande causa green

  • Valentina Pontetti
  • 20 mar 2024
  • Tempo di lettura: 5 min

Delusione nel mondo delle associazioni ambientaliste per l’impasse della battaglia avviata sul fronte giudiziario per il riconoscimento del danno ai cittadini arrecato dai mancati interventi dello Stato in tema di mitigazione dei cambiamenti climatici. Si è appena conclusa con un nulla di fatto l’udienza sul “Giudizio Universale”, la causa intentata nell’estate del 2021 a seguito di un esposto presentato contro lo Stato italiano da ben 203 attori, di cui 24 associazioni e 179 cittadini. I ricorrenti chiedevano allo Stato di porre in essere azioni concrete al fine di contrastare il riscaldamento globale e la crisi climatica internazionale. Il giudice ha detto no, rigettando le istanze.


La seconda sezione del Tribunale civile di Roma si è pronunciata sulla causa intentata allo Stato italiano da 24 associazioni ambientaliste e 179 cittadini, per veder riconosciuto il danno al «diritto a un clima giusto». Ricorso respinto. La motivazione: «Inammissibilità dell’azione proposta per difetto assoluto di giurisdizione»

Il giudizio sul “Giudizio Universale” si inserisce all’interno di una vera e propria “climate litigation”: sono infatti più di 2500 le cause che in tutto il mondo provano a invertire la rotta del surriscaldamento globale. Nell’atto di citazione di Giudizio Universale, i ricorrenti italiani chiedevano al Giudice di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 del Codice Civile (risarcimento per fatto illecito) o, in subordine, quella ex art. 2051 del Codice Civile (danno da cose in custodia) dello Stato italiano e per esso della Presidenza del Consiglio in persona del Presidente del Consiglio p.t. e di condannarlo all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO2-eq (emissioni di gas a effetto serra) nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990. In sintesi, si chiedeva di riconoscere che l’insufficienza delle politiche climatiche in campo minaccia il godimento di diritti fondamentali e di imporre allo Stato di rivedere al rialzo gli obiettivi di riduzione delle emissioni.


Lesione dei diritti fondamentali dell’uomo

Sul presupposto dell’accertamento, da parte della comunità scientifica mondiale, della grave e perdurante condizione planetaria di emergenza climatica, i ricorrenti hanno ampiamente posto all’attenzione del Giudice la condizione emergenziale nel territorio italiano e gli obblighi dello Stato di intervento al fine di porre fine all’aumento costante della temperatura, perseguire e mantenere la stabilità climatica, contribuire ad arrestare gli effetti degenerativi dell’emergenza climatica e quindi rendere effettivi, nel presente e nel futuro, i contenuti essenziali dei diritti fondamentali della persona umana prevenendone la lesione.Le fonti di tali doveri statali sono state dagli stessi rinvenute nella Costituzione, nella Convenzione Europea sui Diritti Umani CEDU, nell’ordinamento euro-unitario, nel diritto europeo originario e derivato, nelle ulteriori fonti connesse o integrative, nelle decisioni e dichiarazioni di organi e organismi di cui l’Italia è componente.


La posizione dello Stato: danni non imputabili alla Repubblica

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si era costituita in giudizio e – «evidenziando la consapevolezza da parte dell’Amministrazione convenuta e, più in generale, delle autorità italiane, delle gravi problematiche indicate dagli attori» ha eccepito «l’inammissibilità della domanda svolta ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il difetto di legittimazione ad agire dei singoli cittadini e delle associazioni attoree titolari di un mero interesse semplice e di fatto, non qualificato né differenziato da quello della collettività generale, e l’insussistenza di una responsabilità dello Stato in mancanza di una obbligazione civile degli Stati nei confronti dei singoli riguardo agli interventi da adottare e stabiliti da fonti sovrannazionali, a fronte del carattere planetario del fenomeno del surriscaldamento globale, non essendo peraltro i danni dedotti collegabili causalmente alla condotta dello Stato italiano». La parte resistente ha poi sottolineato come «la richiesta di condanna avrebbe comportato una inammissibile intrusione del potere giudiziario nell’ambito delle competenze di Parlamento e Governo, con ciò violando il superiore principio della separazione dei poteri».


Il contenzioso europeo e la condanna dell’Olanda

Nella motivazione il Giudice adito premette che «la domanda si inserisce nell’ambito di una serie di controversie azionate in diversi Paesi europei che hanno come comune denominatore la tematica del cambiamento climatico antropogenico, ma che si ispirano a modelli di azione differenti in ragione della diversità degli ordinamenti giuridici nazionali nell’ambito dei quali sono stati svolti». Ricorda quindi i processi svolti e conclusi in Olanda, Francia e Germania, tutti conclusi con importanti sentenze di accoglimento per i ricorrenti e, quindi, di condanna per gli Stati resistenti. C’è stato il noto caso Urgenda dove lo stato olandese (considerato tra i Paesi maggiormente emissivi di tutta Europa) è stato condannato definitivamente dalla Corte Suprema nel dicembre 2019 a ridurre del 25% le emissioni di CO2 nell’atmosfera entro la fine del 2020 e del 40% entro il 2030, in linea con i propri obblighi in materia di diritti umani.


La sentenza di Parigi 2021: Stato francese colpevole

Successivamente vi sono state altre cause europee: la sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo di Parigi del 3 febbraio 2021 (con la quale è stata riconosciuta una diretta responsabilità omissiva dello Stato francese in relazione agli obiettivi ed agli impegni dell’Unione Europea e nazionali in materia di riduzione dei gas a effetto serra) e la sentenza emessa il 29 aprile 2021 dalla Corte Costituzionale tedesca che ha ritenuto la legge sul cambiamento climatico adottata da Berlino nel 2019 inadeguata a raggiungere gli obiettivi posti dagli obblighi internazionali sulla riduzione di emissioni di gas serra assunti da quest’ultimo, dichiarandone la parziale incostituzionalità. Non manca poi la ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia di contrasto al fenomeno del riscaldamento globale, ricordando sia gli accordi internazionali intervenuti in materia che la disciplina europea contenuta in una serie di atti legislativi.


La scelta controcorrente del Tribunale Civile di Roma

Nell’ampia motivazione della sentenza il Tribunale ha affermato che l’interesse di cui i ricorrenti hanno invocato la tutela risarcitoria «non rientra nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati» poiché «le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico […] rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici», non essendo dunque «sanzionabili dall’odierno giudizio». La sentenza chiude quindi con una declaratoria di inammissibilità dell’azione proposta per difetto assoluto di giurisdizione. Tra le righe si può intendere che, forse, nel nostro Paese non esistono tribunali in grado di esprimersi su questo tema. Ciò in contrasto con quanto è accaduto ed accade nel resto dell’Europa.


La reazione dei ricorrenti

I ricorrenti annunciano che la sentenza emessa dal Giudice Assunta Canonaco, della Seconda Sezione del Tribunale Civile di Roma verrà impugnata: «Non ci fermeremo — affermano chiaramente —, continueremo a batterci per vedere le nostre istanze accolte ed il diritto al clima riconosciuto». Dal punto di vista legale, gli avvocati dei ricorrenti parlano di contraddizioni nella motivazione del provvedimento. «La sentenza per un verso si pone palesemente in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della CEDU, strumenti di tutela che non contemplano limiti di accesso al giudice nelle questioni climatiche, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di numerosi Stati europei. Per l’altro verso la sentenza di Roma è anche contraddittoria perché da un lato riconosce la gravità e urgenza dell’emergenza climatica ma, dall’altro, statuisce che in Italia non esisterebbe la possibilità di rivolersi ad un giudice per ottenere una tutela preventiva contro questa situazione, nonostante tale tutela sia stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale». La strada per l’impugnazione è ancora lunga ma sicuramente non mancheranno i colpi di scena.


*Valentina Pontetti è un avvocato green, consulente sul management della sostenibilità ambientale, ma anche imprenditrice nel settore dell’agricoltura biologica di frontiera

 
 
 

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